La Legge Regionale 22/2025 introduce in Lombardia un passaggio importante nel riconoscimento del diritto alla vita indipendente per le persone con disabilità. Un tema di cui si parla da decenni e che oggi trova una cornice normativa più strutturata, capace di mettere a sistema strumenti come il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la valutazione multidimensionale e il budget di progetto.
Per orientarsi tra i contenuti della legge, Giovanni Pirollo - consulente alla pari del Centro per la Vita Indipendente Nord Milano - ha realizzato una sintesi dei principali articoli, accompagnandola con un commento che nasce dalla sua esperienza diretta. Il ruolo del consulente alla pari è proprio questo: affiancare altre persone con disabilità mettendo a disposizione competenze, ma anche un punto di vista costruito a partire dalla propria esperienza di vita.
La riflessione che segue non è quindi solo una lettura tecnica della norma, ma uno sguardo che tiene insieme i diversi ambiti della vita quotidiana - scuola, lavoro, abitazione, relazioni, tempo libero - restituendo il significato concreto che il tema della vita indipendente può assumere nella vita delle persone.
Di seguito il testo completo dell’analisi svolta da Giovanni Pirollo.
LEGGE REGIONALE 22/2025. UNA SINTESI E COMMENTO A CURA DI GIOVANNI PIROLLO,
CONSULENTE ALLA PARI DEL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE NORD MILANO
Art. 1 (Principi e Finalità)
La Regione, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18), nel rispetto dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e in coerenza con l’Allegato F del DPCM 21 novembre 2019 (Piano nazionale per la non autosufficienza 2019 - 2021), promuove la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità, garantendo il diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta degli altri.
A tal fine, la Regione sostiene:
a) la libertà di scegliere il luogo di residenza e con chi vivere;
b) l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali per favorire la vita indipendente ed evitare isolamento;
c) l’adattamento dei servizi e delle strutture sociali ai bisogni delle persone con disabilità;
d) il diritto al lavoro e la sua promozione.
Art. 2 (Definizioni)
Bisogna in primo inquadrare i soggetti della presente norma.
- Persone con disabilità: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
- Vita indipendente: diritto di ogni persona con disabilità di compiere liberamente le scelte relative alla propria vita;
- Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: strumento finalizzato a garantire il diritto alla piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità all'interno della società e a favorire la formazione di legami affettivi, anche mediante sostegno alla famiglia;
- Budget di progetto: documento in cui sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui è parte integrante;
- Assistente personale: soggetto che svolge attività di assistenza personalizzata alla persona con disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- Centro per la vita indipendente: servizio finalizzato al sostegno alle persone con disabilità nella definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- Accomodamento ragionevole: le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, effettuati per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Art. 3 (Destinatari)
Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal patrimonio posseduti. Ma riguardano le persone con disabilità residenti nel territorio regionale che sono in possesso di una certificazione di invalidità civile non inferiore al quarantasei per cento, che hanno compiuto quattordici anni d'età o che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Art. 5 (Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)
La persona con disabilità è protagonista del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, contribuendo attivamente alla sua definizione in base ai propri bisogni, desideri e preferenze. Si garantisce la sua partecipazione per quanto possibile. Il progetto riguarda tutto l’arco della vita, è aggiornabile periodicamente e modificabile in qualsiasi momento su richiesta dell’interessato o di chi lo rappresenta. Tiene conto delle esigenze della persona in diversi ambiti fondamentali: istruzione, lavoro e occupazione, abitazione, vita sociale, culturale e affettiva, mobilità e trasporti. Viene predisposto entro 90 giorni dal Comune di residenza, in collaborazione con l’ASST e altri soggetti pubblici e privati coinvolti, per garantire un approccio integrato. Il progetto è formalmente sottoscritto dalla persona (o dal rappresentante) e include anche le risorse necessarie per realizzare gli interventi previsti.
Art. 6 (Valutazione multidimensionale e co-progettazione)
Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è definito a seguito di una valutazione multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità, richiesta dall’interessato o dal suo rappresentante (ai sensi della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), garantendo comunque la partecipazione della persona. Questa valutazione avvia un percorso di co-progettazione, analizzando condizioni di vita, contesto, bisogni, interessi e preferenze. È svolta da un’équipe multidisciplinare, con il coinvolgimento di ASST, Comune, servizi sociali ed educativi, Centro per la vita indipendente, scuola, enti gestori, persona e familiari. Le unità di valutazione multidimensionale (ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33) utilizzano strumenti adeguati e la collaborazione della rete territoriale per individuare i bisogni. Infine, la valutazione può essere utilizzata anche per accedere ad altre misure regionali, garantendo una visione unitaria del progetto (salvo eventuali aggiornamenti).
Art. 7 (Budget di progetto)
Il budget di progetto è parte del progetto di vita e viene definito con il coinvolgimento della persona con disabilità. Serve a individuare tutte le risorse necessarie per realizzare concretamente il progetto, in base ai bisogni della persona.
Alla sua costruzione contribuiscono risorse pubbliche e private, tra cui:
- fondi per interventi domiciliari sanitari, sociali ed educativi;
- risorse dei servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi, inclusi servizi residenziali e semiresidenziali;
- contributi e sostegni economici dei Comuni.
In sintesi, il budget è lo strumento che rende attuabile il progetto di vita, mettendo insieme tutte le risorse disponibili. Il budget è uno strumento flessibile e dinamico, che può essere adattato e riorganizzato nel tempo in base ai bisogni della persona, nel rispetto della sua autonomia e libertà di scelta. Inoltre, può essere anche autogestito dalla persona con disabilità, con obbligo di rendicontazione secondo le norme vigenti.
Art. 8 (Assistente personale)
Nel Progetto sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità, che richiedono il supporto di un assistente personale. La persona con disabilità può scegliere liberamente di avvalersi di un assistente personale e gestisce direttamente il rapporto contrattuale secondo le norme civili. La Regione prevede rimborsi per le spese sostenute per l’assistente personale. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei rimborsi, così come i requisiti e le competenze dell’assistente, sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1.
Art. 9 (Centri per la vita indipendente)
- I Centri per la vita indipendente, sono concepiti in modo locale e distrettuale per promuovere e cercare di realizzare i vari progetti di Vita;
- La loro modalità di funzionamento e gestione è regolata dall’art.55 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.°117 (codice Terzo Settore) e dall’art 1 co 2 letto b) provvedimento della Giunta della Lombardia che coinvolge tutti i soggetti pubblici o privati interessati ai vari progetti di Vita Indipendente.
Art. 10 (Unità sociosanitarie e socioassistenziali)
I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socioassistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:
- permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l'isolamento o la segregazione;
- introdurre nell'ambito della regolamentazione delle unità d'offerta sociosanitarie e sociali elementi di flessibilità per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato nella logica del budget di progetto;
- prevedere regole e interventi che garantiscono la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell'abitare e la deistituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, in favore di percorsi inclusivi;
- Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e con gli enti gestori, avvia il processo di revisione del funzionamento e finanziamento a partire dalle unità d'offerta sociosanitarie e socioassistenziali.
COMMENTO DI GIOVANNI PIROLLO
Definisco questo testo normativo ampio: il costruire un progetto di Vita Indipendente di per sé tocca tanti aspetti delle vite umana: precorso scolastico, attività lavorativa, abitazione, famiglia, tempo libero, vita sociale, con tutti gli ambiti dove questa si realizza.
Come persona con disabilità mi rallegro che anche in Italia diventi concreto il tema della Vita Indipendente dopo che se ne parla da metà degli anni’70, dove parecchie regioni cercarono di legiferare, ciascuno per conto proprio.
Questa legge può essere un inizio anche se caso per caso si dovrà valutare come e in che misura i singoli programmi sono realizzabili e se hanno tutti gli strumenti ad hoc, iniziando dalle risorse finanziarie.